Detrazioni Fiscali
Documentazione utile per la detrazione delle spese dei medicinali in occasione della presentazione della denuncia dei redditi
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Una recente Risoluzione, la n.10/E del 17 Febbraio 2010 dell'Agenzia delle Entrate, è stata diramata in merito alla documentazione necessaria per detrarre le spese relative all'acquisto di medicinali in occasione della presentazione della denuncia dei redditi. Il Ministero ha ribadito che: ".... gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, come modificati dall'art. 1, comma 28, lettera a) e lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispongono che ai fini, rispettivamente, della deduzione e della detrazione "la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario". L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato inoltre che: "... in seguito all'introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie". In linguaggio meno burocratico ciò significa che come documentazione per farmaci con obbligo di ricetta, tickets, farmaci da banco e omeopatici medicinali è sufficiente ai fini della detrazione/deduzione il cosiddetto"scontrino parlante" in cui siano presenti gli elementi sopra sottolineati. Non è quindi più necessario allegare la fotocopia delle relative ricette. Ricordo infine che gli integratori alimentari non sono considerati farmaci e quindi non possono andare in detrazione. |
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